Ricevere una casa in donazione e completarla per andarci ad abitare non basta, nel caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate, a prolungare gli incentivi per il rientro dei ricercatori. La risposta n. 190/2026 individua nell’acquisto a titolo oneroso il presupposto necessario per l’estensione collegata alla proprietà di un’abitazione.

Questo articolo propone un approfondimento della risposta già pubblicata, non l’annuncio di una nuova norma. Il documento contiene un chiarimento interpretativo: la conclusione riguarda il titolo di acquisizione dell’immobile e il suo rapporto con la maggiore durata del beneficio.

Il quesito: la proprietà ottenuta per donazione

Il contribuente aveva trasferito nuovamente la propria residenza fiscale in Italia dopo aver svolto all’estero un’attività di ricerca documentata. Aveva poi iniziato a usufruire degli incentivi previsti per il rientro dei ricercatori.

La questione immobiliare nasce dalla donazione di una casa ancora allo stato grezzo. Il ricercatore aveva eseguito interventi di finitura per renderla abitabile e vi aveva stabilito la propria dimora abituale. Chiedeva quindi se essere diventato proprietario in questo modo consentisse di ottenere il periodo agevolato più lungo.

Nella soluzione proposta, il contribuente sottolineava che la disposizione non indicava espressamente il titolo di acquisto. A suo giudizio, anche un trasferimento gratuito avrebbe potuto favorire il radicamento in Italia e rientrare nella finalità dell’agevolazione.

L’estensione legata all’abitazione

La risposta ricostruisce il meccanismo degli incentivi e la possibilità di applicarli più a lungo in presenza delle condizioni previste. Per la fattispecie immobiliare richiamata, il beneficio copre il periodo d’imposta del trasferimento della residenza fiscale e i sette successivi, purché la residenza fiscale rimanga in Italia.

La previsione riguarda chi diventa proprietario di un’abitazione in Italia dopo il trasferimento della residenza oppure nei dodici mesi precedenti. Il documento riporta anche la possibilità che l’acquisto sia effettuato dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

È in questo quadro che si colloca il dubbio sulla donazione: l’acquisizione della proprietà rappresenta il punto di partenza del quesito, mentre l’interpretazione dell’Agenzia chiarisce quale modalità di acquisto rilevi per il prolungamento richiesto.

La motivazione dell’Agenzia

L’amministrazione confronta la disposizione dedicata a docenti e ricercatori con l’analoga previsione del regime speciale dei lavoratori impatriati richiamata nella risposta. Considerandole sostanzialmente sovrapponibili e accomunate dalla stessa finalità, utilizza l’interpretazione già formulata per quest’ultimo regime.

Il passaggio decisivo riguarda il comportamento attivo del contribuente intenzionato a stabilire la propria residenza in Italia. Secondo la lettura ripresa dall’Agenzia, questa finalità richiede un acquisto oneroso. Il medesimo criterio viene quindi applicato all’estensione degli incentivi per docenti e ricercatori.

La conclusione è sfavorevole all’istante: la donazione non permette di accedere al termine più ampio richiesto. Gli interventi di finitura e l’utilizzo della casa come dimora abituale sono circostanze presenti nel caso descritto, ma non modificano l’esito fondato sulla gratuità dell’acquisizione.

Che cosa resta fuori dal parere

La risposta delimita espressamente il proprio oggetto. L’Agenzia valuta soltanto la possibilità di prolungare l’agevolazione in relazione all’immobile donato; non accerta se spettassero gli incentivi già utilizzati dal ricercatore.

Il documento precisa inoltre che l’interpello interpretativo non può essere impiegato per ottenere la sola conferma dei requisiti personali e oggettivi, della documentazione probatoria o dei presupposti della residenza fiscale. Questi aspetti richiedono verifiche di fatto estranee alla risposta.

Il parere assume dunque come rappresentati gli elementi e i documenti forniti dal contribuente, sul presupposto della loro veridicità e concreta attuazione. Restano impregiudicati i poteri di controllo dell’amministrazione finanziaria.